Statuto

 

Art. 1

Natura, sede e durata

“ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” è un’associazione dotata di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, volta alla valorizzazione e promozione della psicologia e della professione di psicologo.

“ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” raccoglie presso di sé laureati in psicologia, psicologi iscritti agli Albi A e B degli psicologi di qualsiasi regione italiana, nonché le associazioni, gli enti o le società che ne condividono le finalità istituzionali.

“ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” ha sede legale e sociale nella residenza del Presidente pro tempore. Nell’ambito di “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” si possono formare gruppi territoriali e sezioni regionali, ferma restando l’unicità organica e statutaria di “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani”.

“ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

“ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

“ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” ha lo scopo di valorizzare e promuovere la ricerca e il dibattito fra la psicologia e i diritti umani e porsi quale riferimento scientifico e professionale rispetto a tutto ciò che riguardi la professione di psicologo in rapporto al lavoro nell’universo dei diritti, favorendo la costituzione di associazioni e società e reti che si occupano psicologia e diritti.

Persegue tale scopo associativo mediante:

a) la promozione e l’organizzazione di convegni, seminari, corsi, gruppi di lavoro ed altre manifestazioni di carattere scientifico-culturale e di aggiornamento professionale;

b) la promozione e l’organizzazione di iniziative, quali eventi culturali, di informazione e confronto, volte alla tutela ed alla conoscenza diffusa della figura dello psicologo in rapporto ai diritti;

c) la divulgazione e la gestione di informazioni volte alla valorizzazione della categoria professionale degli psicologi, in rapporto alla promozione e la tutela dei diritti umani, attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa, siti internet, forum, comunità virtuali e social network;

d) lo studio e la sperimentazione di nuovi canali e forme di comunicazione per valorizzare e promuovere il rapporto fra psicologia e diritti umani;

e) la realizzazione di ricerche e studi scientifici nell’ambito della psicologia e dei diritti umani;

f) la cura di rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici in ambito di psicologia e diritti con enti e istituzioni nazionali e internazionali;

g) la divulgazione di informazioni aventi natura deontologica e politicoprofessionale nell’ambito della psicologia e dei diritti;

h) l’adozione di ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi sopra descritti.

Art. 3

Soci fondatori

Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo. I soci fondatori versano la quota associativa e hanno diritto di voto in Assemblea; usufruiscono dei servizi e delle strutture di “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” e compongono il Comitato esecutivo.

Il socio fondatore decade dalla sua qualifica esclusivamente per impedimento naturale, per dimissioni e per indegnità. La qualità di socio fondatore è personale e non è trasmissibile ad alcun titolo.

Art. 4

Soci ordinari

Sono soci ordinari coloro che contribuiscono con continuità al perseguimento degli scopi istituzionali. I soci ordinari, previa richiesta al Comitato esecutivo, sono ammessi a far parte di “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” dal Comitato medesimo, con delibera adottata a maggioranza dei quattro quinti dei soci fondatori. Il socio ordinario si impegna ogni anno a versare la quota associativa, come stabilita dal Comitato esecutivo. Il socio ordinario in regola con le contribuzioni ha diritto di voto in Assemblea. La qualifica di socio ordinario ha validità annuale. La qualità di socio ordinario è personale e non è trasmissibile ad alcun titolo.

Art. 5

Soci sostenitori

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono attraverso il pagamento della quota associativa annuale al perseguimento degli scopi dell’associazione. Le caratteristiche per l’iscrizione in qualità di socio sostenitore, la durata e i livelli di coinvolgimento nella vita associativa sono definite dal Comitato esecutivo con apposito regolamento. I soci sostenitori sono nominati dal Comitato esecutivo, previa richiesta trasmessa a tale organo, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti. I soci sostenitori possono partecipare all’assemblea con un ruolo consultivo, su invito del Comitato esecutivo. La qualità di socio sostenitore è personale e non è trasmissibile ad alcun titolo.

Art. 6

Soci onorari

Sono soci onorari coloro che abbiano contribuito in maniera significativa al perseguimento delle finalità del “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” o che abbiano particolari e comprovate esperienze nell’ambito delle materie oggetto di attività da parte del Comitato scientifico. I soci onorari sono nominati dal Comitato esecutivo, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti. I soci onorari possono partecipare all’assemblea con un ruolo consultivo, su invito del Comitato esecutivo. La qualità di socio onorario è personale e non è trasmissibile ad alcun titolo.

Art. 7

Doveri dei soci

Tutti i soci sono tenuti a conformarsi allo spirito ed agli scopi istituzionali di “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani”, condividendone le finalità ed operando ciascuno in relazione alla carica ed alla qualifica ricoperta e a rispettare lo statuto e i regolamenti. Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla realizzazione delle finalità sociali mediante il conferimento della quota associativa annua; i soci fondatori e quelli ordinari contribuiranno anche attraverso il conferimento di prestazioni personali.

Art. 8

Cause di esclusione, recesso e decadenza dei soci

Sono causa di cessazione dalla qualità di socio di “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani”:

  • le dimissioni;
  • il mancato versamento dei contributi annuali (morosità superiore all’ anno);
  • l’espulsione per inosservanza dello Statuto, per indegnità, per aver commesso azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani”, o per aver adottato una condotta che possa costituire ostacolo al buon andamento della vita di “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani”. In caso di inosservanza dello Statuto e per gravi ed evidenti pubblici motivi, il Comitato esecutivo delibera a maggioranza assoluta la sospensione (determinandone la durata) o l’espulsione del socio;
  • morte.

Contro la deliberazione di espulsione, è ammesso reclamo del socio al Presidente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da farsi con raccomandata R.R. o a mezzo PEC. La cessazione della qualità di socio, per qualsiasi titolo, non dà diritto al rimborso dei versamenti, né a liquidazioni di somme o di ripartizioni di beni. In qualunque momento, il socio privo di obblighi di natura professionale/economica nei confronti di “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” può recedere dal vincolo associativo a mezzo di raccomandata, anche PEC, indirizzata al Presidente. Si decade dalla qualità di socio per mancata ed ingiustificata partecipazione alle attività sociali per almeno un anno, previa verifica del Comitato esecutivo e comunicazione formale, inoltrata via e-mail, o per raccomandata, o a mezzo PEC almeno 30 giorni prima dell’effetto della decadenza. Il Comitato esecutivo, con apposito Regolamento interno, adotta la disciplina di dettaglio in materia di cause di esclusione, recesso o decadenza dei soci.

Art. 9

Organi

Sono organi di “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani”:

  • l’Assemblea;
  • il Presidente;
  • il Comitato esecutivo;
  • il Comitato scientifico;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario.

Art. 10

Composizione e funzioni dell’Assemblea

L’assemblea è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari e, con funzioni consultive previo invito del Comitato esecutivo, dai soci onorari e sostenitori. Non vi possono partecipare i soci che non siano in regola con il pagamento dei contributi associativi. I componenti dell’Assemblea possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Il socio delegato non può rappresentare in assemblea più di tre soci. Le votazioni in assemblea sono espresse con voto palese salvo diversa indicazione del Comitato esecutivo.

L’assemblea:

  • approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo predisposto dal Comitato esecutivo;
  • promuove le iniziative e le attività di “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani”;
  • delibera in materia di modifiche e/o integrazioni al presente statuto; • delibera in merito allo scioglimento di “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani”, ai sensi dell’art. 2.

In prima convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate quando sia presente almeno la metà dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni in materia statutaria ed in merito allo scioglimento di “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” devono essere approvate con voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti l’assemblea. L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti dell’assemblea. L’assemblea è convocata annualmente almeno per l’approvazione del bilancio consuntivo, con avviso scritto inviato, via PEC, posta, fax o e mail almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Le sedute possono svolgersi anche a distanza, mediante strumenti di tele/videoconferenza. Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità attraverso tenuta di apposito libro dei verbali delle assemblee liberamente consultabile da tutti i soci. Con il Regolamento interno adottato dal Comitato esecutivo ai sensi dell’art. 12, viene disciplinato ogni altro aspetto in merito alle modalità di funzionamento dell’Assemblea e quelle di partecipazione dei soci alla stessa non disciplinato dal presente statuto.

Art. 11

Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Il Presidente è nominato dal Comitato esecutivo e resta in carica tre anni, con incarico rinnovabile alla scadenza.

Il Presidente:

  • convoca, presiede e determina l’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea; l’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione.
  • sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione;
  • predispone, d’intesa con il Tesoriere, la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre all’assemblea per l’approvazione; • cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative associative;
  • cura l’amministrazione dell’associazione, ha la firma e l’accesso ai conti correnti bancari e/o postali dell’associazione, nei limiti e con i vincoli preventivamente definiti dal Comitato esecutivo nel Regolamento interno.

Art. 12

Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto da tutti i soci fondatori. Il Comitato esecutivo:

  • emana il Regolamento interno, ed eventuali regolamenti specifici, con cui disciplina ogni ulteriore aspetto in tema di modalità di ammissione dei soci, cause di esclusione, decadenza, recesso e funzionamento dell’Assemblea non specificamente regolamentato con il presente statuto;
  • stabilisce gli indirizzi organizzativi ed operativi dell’associazione;
  • nomina al proprio interno il Presidente, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto;
  • determina la misura e le modalità dei contributi dovuti dai soci;
  • assume ogni provvedimento concernente l’amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia per legge o per statuto attribuito all’assemblea;
  • decide l’esclusione dei soci, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, con esclusione del soggetto interessato dal provvedimento di esclusione che non potrà partecipare alla votazione;
  • nomina il Tesoriere dell’associazione;
  • nomina il Segretario dell’associazione;
  • nomina i membri del Comitato scientifico;
  • stabilisce e delibera la misura degli eventuali compensi spettanti alle cariche dell’associazione;
  •  affida eventuali incarichi di collaborazione;
  • redige, promuove ed attua il programma delle attività associative;
  • svolge compiti d’indirizzo nell’attività di ricerca, studio, elaborazione di documenti, relazioni e pareri dell’associazione e di valutazione scientifica e di supervisione dell’attività svolta dall’associazione;
  • con apposito regolamento definisce e promuove la formazione di gruppi territoriali e sezioni regionali. Tutte le sezioni e i gruppi territoriali sono oggetto di approvazione e sono regolamentate dal Comitato esecutivo. Sezioni e gruppi territoriali possono avere spazi di autonomia gestionale ma formano comunque un unico sodalizio e sono parte integrante dell’unica associazione “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani”.

In prima convocazione, le deliberazioni del Comitato esecutivo sono adottate quando sia presente almeno la metà dei membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei partecipanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri e comunque almeno una volta l’anno, con avviso scritto inviato, via PEC, posta, fax o e mail almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, della seduta, il luogo e l’ora. Esso contestualmente indica anche il giorno e l’ora della seconda convocazione. Le sedute possono svolgersi anche a distanza, mediante strumenti di tele/videoconferenza. Di ogni seduta è redatto apposito sintetico verbale da parte di uno dei componenti.

Art. 13

Comitato scientifico

Il Comitato scientifico ha la funzione di compiere studi, attività promozionale, di ricerca e di sperimentazione scientifica, sociale e culturale nonché di predisporre un piano di attività da sottoporre al Comitato esecutivo. Il Comitato scientifico, inoltre, relaziona al Comitato esecutivo in ordine alle attività intraprese e formula pareri, proposte o altre iniziative volte alla valorizzazione della professione psicologica. Il Comitato scientifico è composto da quei soci onorari a cui è attribuita tale carica dal Comitato esecutivo ai sensi del precedente art. 12. I componenti del Comitato scientifico nominano, a maggioranza dei presenti, un coordinatore, con funzioni di convocazione, stesura e diffusione dell’ordine del giorno e, in generale, promotore dell’attività del Comitato scientifico. I componenti del Comitato restano in carica per tre anni con possibilità di rinnovo.

Art. 14

Tesoriere

Al Tesoriere è demandato il controllo contabile, in osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, e coadiuva il Presidente nella predisposizione della proposta di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo nonché la relazione sullo stesso da sottoporre al Comitato esecutivo. Il Tesoriere è nominato dal Comitato esecutivo ai sensi dell’art. 12. Il Tesoriere resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 15

Segretario

Al segretario è demandato il compito di redazione dei verbali e di gestione delle comunicazioni del Comitato esecutivo. Coadiuva il Presidente nella predisposizione delle convocazioni e dell’Ordine del giorno delle sedute. Il Segretario è nominato dal Comitato esecutivo ai sensi dell’art. 12. Il segretario resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 16

Il patrimonio dell’associazione

“ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” si vale dei mezzi finanziari prevalentemente costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Comitato esecutivo, nonché dei contributi erogati dai soci e dei contributi volontari di Enti e privati, donazioni e da occasionali attività finalizzate al perseguimento delle finalità associative. Vige divieto assoluto di distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, o capitale, durante la vita associativa. In caso di scioglimento di “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani”, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 17

Controversie e foro inderogabilmente competente

Per tutte le controversie tra “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” e i suoi organi, nonché quelle tra “ReDiPsi Reti di Psicologi per i Diritti Umani” e i soci relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, è inderogabilmente ed esclusivamente competente il foro di Milano

Art. 18

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.